IL RETTORE

  Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5
che ha istituito tra l'altro questa Universita' statale;
  Vista  la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art.
6;
  Visto  il  proprio  decreto  n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  66  del 19 marzo 1996 con il quale e'
stato emanato lo statuto dell'Ateneo;
  Visti  i  propri  decreti n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  91  del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, n.
1136  del  28 settembre  2001 pubblicato nel supplemento ordinario n.
242  alla  Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2001 e n. 810 del
24 giugno  2002  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del
15 luglio  2003,  con  i  quali sono state apportate modificazioni ed
integrazioni al suddetto statuto:
  Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto;
  Viste  le  deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e
dal senato accademico nelle rispettive sedute del 24 marzo 2005 e del
13 giugno 2005, relative ad ulteriori modifiche ed integrazioni dello
statuto dell'Ateneo;
  Vista  la  nota  prot. n. 6912 del 15 giugno 2005 con la quale sono
state  inviate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca le suddette proposte di modifica statutaria, per le procedure
di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
  Vista la nota MIUR prot. n. 2481 in data 4 agosto 2005 con la quale
il  suddetto  Ministero  ha  comunicato  di non avere osservazioni da
formulare  in  merito  alla  suindicata  modifica,  ravvisando  pero'
l'opportunita'  che  nell'art.  41  dello  statuto, recante norme sul
collegio  dei  revisori  dei  conti,  sia  previsto  che,  in caso di
parita', prevalga il voto del presidente del collegio medesimo;
  Viste   le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 19 settembre
2005  e  del  29 settembre  2005, relative all'ulteriore modifica del
suddetto articolo dello statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Ateneo,  pubblicato nella Gazzetta Uficiale n. 66
del  19 marzo  1996  e successivamente modificato con i provvedimenti
indicati in premesse, e' modificato come segue:
    la  locuzione  «Dirigente  generale»  e' sostituita con quella di
«Direttore generale»;
    la   locuzione   «Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica»  e'  sostituita con quella di «Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
                              Art. 25.
  E' soppressa la seguente espressione:
    «un   rappresentante  degli  studenti  (in  caso  siano  attivate
nell'Ateneo sino a dieci facolta), ovvero da due rappresentanti degli
studenti  (ove  siano attivate facolta' in numero superiore a dieci),
designato/i dal senato degli studenti, limitatamente alle materie per
le  quali,  a  termini del presente statuto, e' previsto il parere di
tale consesso» ed e' inserita, in sua vece, la seguente:
    «tre  rappresentanti  degli  studenti, designati dal Senato degli
studenti,  limitatamente  alle  materie  per  le quali, a termine del
presente statuto, e' previsto il parere di tale consesso».
                              Art. 27.
  Al  punto  m),  la  locuzione «L. 300.000.000 (trecentomilioni)» e'
sostituita     dalla     seguente:     «Euro     160.000,00     (euro
centosessantamila/00);
                              Art. 41.
  Nel  primo  comma  il termine «cinque» e' sostituito con il termine
«sei»;
  E'   inserito  il  seguente  secondo  comma,  con  scorrimento  dei
successivi:  «Almeno  un  componente  deve  appartenere  ai ruoli del
Ministero dell'economia»;
  Nell'ex   secondo  comma,  ora  divenuto  terzo,  dopo  il  termine
«contabile» e' inserita la seguente espressione: «e per il componente
appartenente ai ruoli del suddetto Ministero»;
  Dopo  il quarto comma e con scorrimento dei successivi, e' inserito
il  seguente  comma:  «In  sede  di  adozione delle deliberazioni del
collegio, in caso di parita', prevale il voto del presidente».
                              Art. 56.
  Nel  secondo  comma il termine «titolari» e' sostituito dal termine
«affidatari».
                              Art. 65.
  Dopo  il  sesto  comma  e'  inserito  il  seguente, con conseguente
scorrimento   dei  successivi:  «Entro  il  30 giugno  precedente  la
scadenza  naturale del mandato del Direttore, il medesimo deve indire
le   elezioni   del   nuovo  Direttore  per  il  triennio  accademico
successivo».
                              Art. 84.
  Sono espunti l'intero articolo e l'annessa tabella A.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Chieti, 4 ottobre 2005
                                               Il rettore: Cuccurullo